ANCAI
 

Statuto Ancai


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ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  COLLEZIONISTI  ANNULLAMENTI  ITALIANI

STATUTO

         Art.1 Denominazione, sede e durata.

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli art. 36,37 e 38 del Codice Civile,è costituita in Italia l’Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani  fra collezionisti  e studiosi di annulli e bolli postali interessanti  l’area  italiana.  Detta  associazione  viene denominata  con la sigla ANCAI.  L’ ANCAI è apolitica, apartitica,  a carattere privato e culturale, con esclusione di ogni fine commerciale e di lucro. Ha sede a Torino, ma potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e anche all’estero.

 

Art. 2Oggetto e scopi dell’associazione sono:

 

   - diffondere la conoscenza e l’interesse per gli annulli o  bolli postali italiani dai precursori in poi, mediante
   la stampa della pubblicazione periodica  L’ANNUL     LO, edita senza fini di lucro;

  - creare  e  facilitare i contatti  fra gli interessati ai vari settori di tale ramo della della filatelia;
  - promuovere studi, ricerche, pubblicazioni nel campo degli annulli e bolli postali italiani;
  - indire convegni, mostre, conferenze, incontri sul tema e per gli scopi dell’associazione;
  - creare e mantenere rapporti con le altre analoghe associazioni nazionali ed estere;
  - realizzare  servizi  sociali  d’informazione,  consulenza, reperimento materiale, nel limite del consentito.

  Si avvarrà a tali scopi del Notiziario sociale e di un sito internet.

 

Art. 3Rapporto associativo.

 

L’iscrizione  all’ANCAI  è aperta  a persone ed associazioni, italiane ed estere, che ne facciano richiesta scritta, a condizione che la medesima venga accettata dal Consiglio Direttivo,  e comporta l’accettazione del presente Statuto e delle norme regolamentari interne,  e l’obbligo di versare la quota associativa annuale.Il rapporto associativo è inteso a tempo indeterminato (è espressamente esclusa ogni limitazione  in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa), e può cessare solo per esplicita volontà dell’associato, ovvero per decesso, ovvero per il mancato versamento  nei termini previsti  della quota associativa annuale, ovvero per radiazione, nel caso si verifichi uno dei fatti seguenti:- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

- inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;

- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;

- condotta contraria alle attività dell’Associazione;

- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
  associativo.

 La radiazione  viene deliberata  dal Consiglio Direttivo;  la delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio  mediante lettera raccomandata.  
Contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea, la cui decisione è inappellabile.

I soci in regola con la quota sociale godono di tutti i diritti derivanti dallo Statuto, compreso il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,e per la nomina  degli organi direttivi   dell’Associazione;  

solo i maggiori di età possono essere eletti alle cariche sociali.

La quota associativa annuale versata dai Soci si riferisce all’anno solare, è personale e non  trasmissibile ad altri, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte,  non è rivalutabile, e, in caso di scioglimento del rapporto associativo, non è rimborsabile, qualunque sia la data di ammissione.
La quota associativa deve essere versata improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno.

 

Art. 4 -   Gli organi dell’associazione sono:

 

a)           l’Assemblea generale dei Soci;

b)           il Consiglio Direttivo;

c)           il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 5 – Assemblea dei Soci.

 

E’ l’organo sovrano  dell’Associazione,  ed è costituita  da tutti  gli aderenti in regola col pagamento della quota associativa. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta  dal Presidente, o,  in caso di impossibilità,  dal Vice Presidente  o da altra persona delegata  dal Presidente;  il Presidente nomina  un segretario dell’Assemblea, che potrà essere il Segretario dell’Associazione  o altra persona presente,  e che dovrà redigere il verbale dell’Assemblea, controfirmandolo assieme al Presidente.

La convocazione è fatta  in via ordinaria  almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario. Poiché il bilancio amministrativo dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, l’ Assemblea ordinaria annuale deve aver luogo entro il 31 marzo di ogni anno,  onde poter sottoporre ai Soci il rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente  e il bilancio preventivo dell’anno successivo.

Con cadenza triennale, l’ Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo  e del Collegio dei Revisori dei Conti  e  del relativo Presidente.

L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati, in regola con la quota associativa; relativamente alle modalità di convocazione,  valgono le norme di cui al capoverso successivo.

L’avviso di convocazione dell’ Assemblea dei Soci, recante la data, il luogo e l’ora della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato ai Soci con almeno trenta giorni di preavviso,  mediante pubblicazione sul Notiziario sociale,  ovvero inviato singolarmente ai Soci per lettera o per e-mail, e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato. Se l’Assemblea è elettiva, il preavviso sarà di almeno sessanta giorni.

L’Assemblea è regolarmente  costituita  in prima convocazione se è presente o rappresentata  la metà più uno dei Soci in regola con la quota sociale, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.  In seconda convocazione  l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e di eventuali rappresentati,  purchè non inferiore al

numero dei membri del Consiglio Direttivo, e delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni volta che si renda necessaria per le esigenzedell’Associazione: in particolare, delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L’ Assemblea  straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza e l’eventuale rappresentanza della metà più uno dei Soci in regola con la quota associativa, e delibera con la maggioranza di voti dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati, e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le votazioni nelle Assemblee avverranno per alzata di mano, salvo che per le elezioni del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali,  che dovranno avvenire per scheda segreta. Per tutte le delibere dell’Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un voto e a un  massimo di due deleghe scritte.  Come previsto dall’atto costitutivo dell’ Associazione,

approvato il 21 novembre 1970,  e dalle successive modifiche,  è ammesso il voto per corrispondenza, con le modalità stabilite  dal Consiglio Direttivo con apposito  Regolamento Elettorale.

 

Art. 6 – Consiglio DirettivoCollegio dei Revisori dei Conti.

 

Il Consiglio Direttivo,  eletto dai Soci a scrutinio segreto,  è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.  Il  numero dei Consiglieri da eleggere viene proposto dal  Consiglio Direttivo uscente, che ne darà comunicazione ai Soci all’interno dell’ordine del giorno di convocazione  dell’Assemblea dei Soci: l’Assemblea ha facoltà di decidere diversamente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione:  in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

In particolare compete al Consiglio Direttivo stabilire l’ammontare della quota associativa annua e nominare,  tra i Soci,  delegati per eventuali incarichi a tempo. 
Compete, invece, all’Assemblea dei Soci la scelta, fra quelli che si sono contraddistinti per particolari meriti marcofili, del Socio più idoneo a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno tre Consiglieri. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato, mediante e-mail o telefonicamente, a ciascun Consigliere e  Revisore dei Conti,  almeno otto giorni prima della data fissata  per la riunione, e dovrà  precisare  la data,  l’ora,  il luogo e  l’ordine del giorno  della  riunione stessa.  In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.  Per la validità  delle deliberazioni  è necessaria  la presenza della maggioranza dei Consiglieri;  le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  I verbali delle riunioni, inseriti nell’apposito libro sociale, sono letti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,  composto da tre membri,  fra i quali l’Assemblea elegge un Presidente, ha il compito di controllare la gestione, la contabilità di cassa e i conti dell’Associazione; i Revisori dei Conti rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Presidente dell’Associazione ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario.

 

Art. 7 – Regolamenti integrativi.
 

 Un eventuale regolamento integrativo  formulato dal  Consiglio  Direttivo  dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea ordinaria dei Soci.

 

Art. 8 – Scioglimento dell’ Associazione.

 

Non avendo l’ANCAI scopi speculativi o di lucro, durante la vita dell’Associazione è fatto espresso divieto  di distribuire ai Soci,  anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché  fondi,  riserve o  capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano previste dalla legge.  In caso di scioglimento o  trasformazione  dell’Associazione –  che potranno avvenire solo su delibera dell’Assemblea straordinaria, con le modalità e maggioranze previste dall’art.5, cpv.7 e 8 - è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 9 – Norme di rinvio.

 

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

 

Milano, 26 marzo 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento
07/12/2015 20.48.22